Milano, venerdì 15 ottobre 2021
Oggetto: D.L. 127/2021 / obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro
Informativa ai Fornitori, Dipendenti e Collaboratori
Gentili Signori,
il decreto-legge 127/2021 ha istituito l’obbligo, per tutti soggetti che, per la loro attività lavorativa (anche sulla base di contratti esterni), accedono luoghi di lavoro aziendali, di possedere la “certificazione verde COVID-19” (cosiddetto “green pass”) in corso di validità, che – a richiesta – dovrà essere esibita e verificata.
La norma prevede tale obbligo nel periodo dal 15 ottobre 2021 e sino al termine della fase emergenziale legata alla pandemia (allo stato, fino al 31 dicembre 2021), riferendosi sia lavoratori dipendenti / collaboratori / soci lavoratori, sia alle imprese esterne fornitrici di servizi (all’atto in cui si rechino presso i propri clienti a rendere la prestazione).
La norma dispone che è l’onere di verifica del possesso del “green pass” è posto in capo:
- sia al diretto datore di lavoro / imprenditore titolare dei rapporti di lavoro dipendente / collaborazione / associazione – socio lavoratore,
- sia all’impresa “terza”, presso la quale possono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa detti dipendenti / collaboratori / soci – associati (quindi, anche lo stesso titolare d’impresa), nell’ambito dei diversi contratti che si profilano (appalto di servizi, riassortimento prodotti e consegna di beni, attività di riparazione, costruzione o manutenzione, ecc.).
Nel rispetto della legge, quindi, sin d’ora Vi comunichiamo che, per tutto il periodo sopra considerato (allo stato, 15 ottobre / 31 dicembre 2021), anche il Vostro Personale che dovesse avere necessità di accedere alle nostre strutture sarà soggetto alla preventiva verifica, all’ingresso dell’Azienda e mediante l’app “VerificaC19” del Ministero della Salute, del possesso del “green pass” in corso di validità.
Nel caso in cui la verifica evidenziasse un “green pass” non valido, ovvero in ipotesi di sua assenza, non potrà essere consentito al Vostro Personale l’ingresso in Azienda e Vi sarà segnalata immediatamente l’inadempienza ai fini dell’applicazione, da parte Vostra, dei previsti provvedimenti di sospensione.
Rimangono in vigore, senza eccezioni, tutte le regole finalizzate alla prevenzione del contagio adottate dalla scrivente e previste dal proprio Protocollo “Covid-19” (tra queste, verifica temperatura corporea, utilizzo mascherina, igienizzazione frequente delle mani, distanziamento sociale, ecc.), dal momento che il possesso del “green pass” non esime nessun Vostro lavoratore dal loro scrupoloso rispetto nell’ambito dell’intera nostra struttura aziendale.
Ricordiamo infine che chiunque accedesse ai luoghi di lavoro in assenza di “green pass” valido potrà essere punito con una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 con nostro obbligo di segnalazione alla competente Prefettura.
Confidiamo nella Vostra collaborazione.
Con i migliori saluti.